mercoledì 24 ottobre 2007

I poteri dell'amministratore diocesano


Dall'ordinarietà agli archivi segreti
La nomina di monsignor Lino Ferrari


da Libertà, 24 ottobre 2007


Che cosa può fare l’amministratore diocesano? Lo spiega il cancelliere della diocesi di Piacenza-Bobbio, don Mario Poggi. «Assume la potestà ordinaria e propria sulla diocesi dal momento dell’accettazione della sua elezione - fa sapere -. Da tale potestà è da ritenersi escluso tutto ciò che non gli compete per la natura delle cose o per disposizione del diritto».«Appena eletto, deve emettere la professione di fede davanti al collegio dei consultori. Dell’avvenuta elezione viene data comunicazione alla Santa Sede, alla nunziatura apostolica in Italia, alla presidenza della Conferenza episcopale italiana, al metropolita. Dal momento in cui ha assunto la guida della diocesi, l’amministratore è tenuto a tutti gli obblighi del vescovo diocesano, in particolare deve osservare la legge della residenza in diocesi ed applicare ogni domenica e nei giorni di precetto la messa per il popolo». «Nel periodo in cui regge la diocesi è membro della Conferenza episcopale italiana con voto deliberativo, ad eccezione delle dichiarazioni dottrinali».Ancora: «Un noto brocardo giuridico recita “sede vacante nihil innovetur”, pertanto tale principio sembra guidare l’operato dell’amministratore diocesano, il quale deve garantire la gestione ordinaria della diocesi, senza compiere atti che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per la diocesi stessa e per il vescovo diocesano. Pertanto l’amministratore diocesano può confermare o istituire i presbiteri che siano stati legittimamente eletti o presentati per una parrocchia. Solo dopo un anno di sede vacante può nominare i parroci, ma non può affidare parrocchie ad un istituto religioso o società di vita apostolica. Può amministrare la cresima e può concedere ad un altro presbitero la facoltà di amministrarla. L’amministratore diocesano può rimuovere, per giusta causa, i vicari parrocchiali». «I limiti della potestà dell’amministratore diocesano si ravvisano nell’obbligo di custodire con particolare diligenza i documenti della Curia diocesana, senza modificarne, distruggerne o sottrarne alcuno. Con la stessa diligenza vigili affinché nessun altro possa manomettere gli archivi della Curia. Soltanto in caso di vera necessità può aver accesso all’archivio segreto della Curia. Con il consenso del collegio dei consultori può concedere le lettere dimissorie per l’ordinazione di diaconi e presbiteri, se queste non furono negate dal vescovo diocesano. Non può concedere l’escardinazione e l’incardinazione e nemmeno concedere la licenza ad un chierico di trasferirsi in un’altra diocesi, a meno che non sia trascorso un anno dalla vacanza della sede e abbia il consenso del Collegio dei consultori. Non può convocare un Sinodo diocesano. Non può rimuovere il vicario giudiziale, ma può rimuovere il cancelliere della Curia soltanto con il consenso del collegio dei consultori. Non può conferire canonicati sia nel Capitolo cattedrale sia in quello collegiale. La cessazione dell’ufficio dell’amministratore diocesano si verifica con la presa di possesso da parte del nuovo vescovo».

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