Diocesi di Piacenza-Bobbio
Ufficio stampa
Mons. Lino Ferrari da oggi
Amministratore diocesano
della diocesi di Piacenza-Bobbio
Questa mattina, alle ore 10, nella sala degli Affreschi di Palazzo Vescovile, si è riunito il Collegio dei Consultori per eleggere l’Amministratore Diocesano essendo da ieri scaduto il mandato di Amministratore Apostolico affidato dal Papa a mons. Luciano Monari ed essendo, di conseguenza, la diocesi “vacante”. La scelta è caduta sul vicario generale mons. Lino Ferrari che resterà in carica fino all’ingresso (e presa di possesso) del nuovo Vescovo.
Il Collegio dei Consultori, che tra i compiti ha anche quello provvedere alla nomina dell’Amministratore diocesano nel caso la Santa Sede non abbia provveduto alla nomina di un Amministratore Apostolico, è composto da mons. Lino Ferrari, mons. Giuseppe Busani, mons. Aldo Maggi, mons. Gianni Vincini, mons. Giuseppe Illica, don Gianrico Fornasari, don Piero Lezoli, don Luigi Bavagnoli, don Silvio Pasquali, don Giuseppe Rigolli.
Appena eletto, alla presenza del Collegio dei Consultori, l’Amministratore diocesano mons. Lino Ferrari – come prevede il Codice - ha emesso nella cappella vescovile la professione di fede. Dell’avvenuta elezione il cancelliere vescovile don Mario Poggi ha dato comunicazione alla Congregazione dei Vescovi, alla Nunziatura Apostolica in Italia, alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, al Metropolita. E’ stata data comunicazione anche alla Prefettura di Piacenza. Ora, con questo comunicato, viene informata la Comunità diocesana.
NOTA BIOGRAFICA. Mons. Lino Ferrari è originario di Albareto (Parma) dove è nato il 18 dicembre 1947; ha completato i suoi studi al Collegio Alberoni ed è stato ordinato sacerdote l’11 luglio 1971 a Bedonia. Subito ha iniziato il proprio servizio pastorale come curato nella parrocchia cittadina del Preziosissimo Sangue; il 1° ottobre 1977 è stato nominato direttore spirituale del Seminario di Bedonia e curato nella parrocchia dello stesso centro; nel 1981 gli è stato affidato l’incarico di pro-rettore del seminario di Bedonia; cappellano di S. Santità il 16 giugno 1994 (con il titolo di monsignore), il 30 giugno 1997 come parroco in solido è stato chiamato alla guida della parrocchia cittadina di N.S. di Lourdes. Nel 1999 il Vescovo gli ha affidato anche la responsabilità del Centro Diocesano Vocazionale e il 23 gennaio 2004, sempre mons. Monari, lo ha nominato Vicario generale della diocesi di Piacenza-Bobbio in sostituzione di mons. Antonio Lanfranchi, eletto vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina. Dal 21 dicembre 2004 è canonico della cattedrale.
UN PRIMO COMMENTO. Mons. Lino Ferrari, al termine della riunione del Collegio dei Consultori, ha così commentato la sua elezione ad Amministratore Diocesano:
“Per i miei Confratelli sacerdoti è il primo pensiero, dopo aver ricevuto l’incarico di Amministratore Diocesano, che accetto serenamente in spirito di servizio
“Il Vescovo Luciano, che abbiamo salutato con affetto e gratitudine, nell’omelia di domenica ci ha confidato: ‘Il mio primo impegno, quello che mi sta più a cuore, è stato per la comunione del Presbiterio’. Un impegno che ho condiviso e che mi auguro manifesti i suoi frutti in questo periodo di attesa del nuovo Pastore. Un tempo prezioso, inoltre, anche se speriamo breve, per crescere nell’unità come comunità diocesana in tutte le sue componenti.
“A ciascuno dei figli della nostra Chiesa piacentino-bobbiese chiedo il conforto della preghiera; per tutti assicuro il ricordo nella celebrazione dell’Eucaristia”.
I COMPITI DELL’AMMINISTRATORE DIOCESANO. Da un articolo del cancelliere vescovile don Mario Poggi, pubblicato da “Il Nuovo Giornale” il 19 ottobre scorso, riprendiamo il passaggio che precisa i compiti dell’Amministratore Diocesano:
“L’Amministratore diocesano assume la potestà ordinaria e propria sulla diocesi dal momento dell’accettazione della sua elezione. Da tale potestà è da ritenersi escluso tutto ciò che non gli compete per la natura delle cose o per disposizione del diritto.
Appena eletto, l’Amministratore deve emettere la professione di fede davanti al Collegio dei consultori. Dell’avvenuta elezione viene data comunicazione alla Santa Sede, alla Nunziatura Apostolica in Italia, alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, al Metropolita.
Dal momento in cui ha assunto la guida della diocesi, l’Amministratore è tenuto a tutti gli obblighi del vescovo diocesano, in particolare deve osservare la legge della residenza in diocesi ed applicare ogni domenica e nei giorni di precetto la Messa per il popolo. Nel periodo in cui regge la diocesi è membro della Conferenza Episcopale Italiana con voto deliberativo, ad eccezione delle dichiarazioni dottrinali.
Un noto brocardo giuridico recita “sede vacante nihil innovetur”, pertanto tale principio sembra guidare l’operato dell’Amministratore diocesano, il quale deve garantire la gestione ordinaria della diocesi, senza compiere atti che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per la diocesi stessa e per il vescovo diocesano. Pertanto l’Amministratore diocesano può confermare o istituire i presbiteri che siano stati legittimamente eletti o presentati per una parrocchia. Solo dopo un anno di sede vacante può nominare i parroci, ma non può affidare parrocchie ad un Istituto religioso o Società di vita apostolica. Può amministrare la Cresima e può concedere ad un altro presbitero la facoltà di amministrarla.
L’Amministratore diocesano può rimuovere, per giusta causa, i vicari parrocchiali.
I limiti della potestà dell’Amministratore diocesano si ravvisano nell’obbligo di custodire con particolare diligenza i documenti della Curia diocesana, senza modificarne, distruggerne o sottrarne alcuno. Con la stessa diligenza vigili affinché nessun altro possa manomettere gli archivi della Curia. Soltanto in caso di vera necessità può aver accesso all’Archivio segreto della Curia.
Con il consenso del Collegio dei consultori può concedere le lettere dimissorie per l’ordinazione di diaconi e presbiteri, se queste non furono negate dal Vescovo diocesano. Non può concedere l’escardinazione e l’incardinazione e nemmeno concedere la licenza ad un chierico di trasferirsi in un’altra diocesi, a meno che non sia trascorso un anno dalla vacanza della sede e abbia il consenso del Collegio dei consultori. Non può convocare un Sinodo diocesano. Non può rimuovere il vicario giudiziale, ma può rimuovere il Cancelliere della Curia soltanto con il consenso del Collegio dei consultori. Non può conferire canonicati sia nel Capitolo cattedrale sia in quello collegiale.
La cessazione dell’ufficio dell’Amministratore diocesano si verifica con la presa di possesso canonico della diocesi da parte del nuovo Vescovo, ovviamente si applica la normativa dettata dal Codice di Diritto Canonico in merito alle cause della cessazione di ogni ufficio ecclesiastico”.
Ufficio stampa
Mons. Lino Ferrari da oggi
Amministratore diocesano
della diocesi di Piacenza-Bobbio
Questa mattina, alle ore 10, nella sala degli Affreschi di Palazzo Vescovile, si è riunito il Collegio dei Consultori per eleggere l’Amministratore Diocesano essendo da ieri scaduto il mandato di Amministratore Apostolico affidato dal Papa a mons. Luciano Monari ed essendo, di conseguenza, la diocesi “vacante”. La scelta è caduta sul vicario generale mons. Lino Ferrari che resterà in carica fino all’ingresso (e presa di possesso) del nuovo Vescovo.
Il Collegio dei Consultori, che tra i compiti ha anche quello provvedere alla nomina dell’Amministratore diocesano nel caso la Santa Sede non abbia provveduto alla nomina di un Amministratore Apostolico, è composto da mons. Lino Ferrari, mons. Giuseppe Busani, mons. Aldo Maggi, mons. Gianni Vincini, mons. Giuseppe Illica, don Gianrico Fornasari, don Piero Lezoli, don Luigi Bavagnoli, don Silvio Pasquali, don Giuseppe Rigolli.
Appena eletto, alla presenza del Collegio dei Consultori, l’Amministratore diocesano mons. Lino Ferrari – come prevede il Codice - ha emesso nella cappella vescovile la professione di fede. Dell’avvenuta elezione il cancelliere vescovile don Mario Poggi ha dato comunicazione alla Congregazione dei Vescovi, alla Nunziatura Apostolica in Italia, alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, al Metropolita. E’ stata data comunicazione anche alla Prefettura di Piacenza. Ora, con questo comunicato, viene informata la Comunità diocesana.
NOTA BIOGRAFICA. Mons. Lino Ferrari è originario di Albareto (Parma) dove è nato il 18 dicembre 1947; ha completato i suoi studi al Collegio Alberoni ed è stato ordinato sacerdote l’11 luglio 1971 a Bedonia. Subito ha iniziato il proprio servizio pastorale come curato nella parrocchia cittadina del Preziosissimo Sangue; il 1° ottobre 1977 è stato nominato direttore spirituale del Seminario di Bedonia e curato nella parrocchia dello stesso centro; nel 1981 gli è stato affidato l’incarico di pro-rettore del seminario di Bedonia; cappellano di S. Santità il 16 giugno 1994 (con il titolo di monsignore), il 30 giugno 1997 come parroco in solido è stato chiamato alla guida della parrocchia cittadina di N.S. di Lourdes. Nel 1999 il Vescovo gli ha affidato anche la responsabilità del Centro Diocesano Vocazionale e il 23 gennaio 2004, sempre mons. Monari, lo ha nominato Vicario generale della diocesi di Piacenza-Bobbio in sostituzione di mons. Antonio Lanfranchi, eletto vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina. Dal 21 dicembre 2004 è canonico della cattedrale.
UN PRIMO COMMENTO. Mons. Lino Ferrari, al termine della riunione del Collegio dei Consultori, ha così commentato la sua elezione ad Amministratore Diocesano:
“Per i miei Confratelli sacerdoti è il primo pensiero, dopo aver ricevuto l’incarico di Amministratore Diocesano, che accetto serenamente in spirito di servizio
“Il Vescovo Luciano, che abbiamo salutato con affetto e gratitudine, nell’omelia di domenica ci ha confidato: ‘Il mio primo impegno, quello che mi sta più a cuore, è stato per la comunione del Presbiterio’. Un impegno che ho condiviso e che mi auguro manifesti i suoi frutti in questo periodo di attesa del nuovo Pastore. Un tempo prezioso, inoltre, anche se speriamo breve, per crescere nell’unità come comunità diocesana in tutte le sue componenti.
“A ciascuno dei figli della nostra Chiesa piacentino-bobbiese chiedo il conforto della preghiera; per tutti assicuro il ricordo nella celebrazione dell’Eucaristia”.
I COMPITI DELL’AMMINISTRATORE DIOCESANO. Da un articolo del cancelliere vescovile don Mario Poggi, pubblicato da “Il Nuovo Giornale” il 19 ottobre scorso, riprendiamo il passaggio che precisa i compiti dell’Amministratore Diocesano:
“L’Amministratore diocesano assume la potestà ordinaria e propria sulla diocesi dal momento dell’accettazione della sua elezione. Da tale potestà è da ritenersi escluso tutto ciò che non gli compete per la natura delle cose o per disposizione del diritto.
Appena eletto, l’Amministratore deve emettere la professione di fede davanti al Collegio dei consultori. Dell’avvenuta elezione viene data comunicazione alla Santa Sede, alla Nunziatura Apostolica in Italia, alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, al Metropolita.
Dal momento in cui ha assunto la guida della diocesi, l’Amministratore è tenuto a tutti gli obblighi del vescovo diocesano, in particolare deve osservare la legge della residenza in diocesi ed applicare ogni domenica e nei giorni di precetto la Messa per il popolo. Nel periodo in cui regge la diocesi è membro della Conferenza Episcopale Italiana con voto deliberativo, ad eccezione delle dichiarazioni dottrinali.
Un noto brocardo giuridico recita “sede vacante nihil innovetur”, pertanto tale principio sembra guidare l’operato dell’Amministratore diocesano, il quale deve garantire la gestione ordinaria della diocesi, senza compiere atti che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per la diocesi stessa e per il vescovo diocesano. Pertanto l’Amministratore diocesano può confermare o istituire i presbiteri che siano stati legittimamente eletti o presentati per una parrocchia. Solo dopo un anno di sede vacante può nominare i parroci, ma non può affidare parrocchie ad un Istituto religioso o Società di vita apostolica. Può amministrare la Cresima e può concedere ad un altro presbitero la facoltà di amministrarla.
L’Amministratore diocesano può rimuovere, per giusta causa, i vicari parrocchiali.
I limiti della potestà dell’Amministratore diocesano si ravvisano nell’obbligo di custodire con particolare diligenza i documenti della Curia diocesana, senza modificarne, distruggerne o sottrarne alcuno. Con la stessa diligenza vigili affinché nessun altro possa manomettere gli archivi della Curia. Soltanto in caso di vera necessità può aver accesso all’Archivio segreto della Curia.
Con il consenso del Collegio dei consultori può concedere le lettere dimissorie per l’ordinazione di diaconi e presbiteri, se queste non furono negate dal Vescovo diocesano. Non può concedere l’escardinazione e l’incardinazione e nemmeno concedere la licenza ad un chierico di trasferirsi in un’altra diocesi, a meno che non sia trascorso un anno dalla vacanza della sede e abbia il consenso del Collegio dei consultori. Non può convocare un Sinodo diocesano. Non può rimuovere il vicario giudiziale, ma può rimuovere il Cancelliere della Curia soltanto con il consenso del Collegio dei consultori. Non può conferire canonicati sia nel Capitolo cattedrale sia in quello collegiale.
La cessazione dell’ufficio dell’Amministratore diocesano si verifica con la presa di possesso canonico della diocesi da parte del nuovo Vescovo, ovviamente si applica la normativa dettata dal Codice di Diritto Canonico in merito alle cause della cessazione di ogni ufficio ecclesiastico”.
1 commento:
E 'vero! Ottima idea, sono d'accordo con lei.
E 'vero! Mi piace questa idea, sono pienamente d'accordo con te.
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