mercoledì 13 agosto 2008

Don Rizzi: ecco perché annulliamo i matrimoni

Piacenza - L’alto numero dei matrimoni civili, così come l’alto numero delle separazioni e dei divorzi è spunto di riflessione per la Sacra Rota che, a livello locale, è rappresentata dai Tribunali ecclesiastici diocesani e regionali. A Piacenza-Bobbio il vicario giudiziale è monsignor Renzo Rizzi che ogni anno ha a che fare con una cinquantina di richieste di annullamento di matrimonio religioso (concordatario). «È bene ricordare che i matrimoni concordatari possono essere verificati se vi sono dubbi sulla loro validità come invita a fare papa Benedetto XVI (nella Sacramentum caritatis)» Papa Ratzinger invita poi ad assicurare, nel pieno rispetto del diritto canonico «la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici e il loro carattere pastorale». Il giudice diviene insomma anche consulente matrimoniale in senso lato: «Fondamentale punto di incontro tra diritto e pastorale - continua il Papa - è l’amore per la verità». Monsignor Rizzi evidenzia come la verifica del matrimonio concordatario sia alla portata di tutti. Si può fare anche senza avvocato e si pagano solo le spese di segreteria: 500 euro. Le sentenze sono due: di primo grado a Modena e di secondo in appello a Bologna. A questo punto il matrimonio, per la chiesa, è definitivamente nullo. Presentando la sentenza in corte d’appello civile a Bologna si può ottenere anche l’annullamento della parte civile del matrimonio concordatario. Una scorciatoia che aiuta ad abbreviare l’intero procedimento non essendo più necessario attendere gli anni per la separazione ed il divorzio. Alla base ci deve essere la verifica cristiana della validità del sacramento - ribadisce monsignor Rizzi -. Nel 95 per cento dei casi le cause sono rappresentate dall’esclusione della prole e della indissolubilità del matrimonio». In buona sostanza: «Sto con te finchè dura l’amore».Ci sarebbe anche l’infedeltà ma nessuno ammette di essere infedele. «A sentire le dichiarazioni rilasciate dalle parti, l’infedeltà non esiste».
fed.fri.

Il testo integrale su Libertà del 13 agosto 2008

1 commento:

Anonimo ha detto...

Anzitutto, è necessario fare chiarezza sui termini utilizzati, in quanto è indispensabile definire correttamente il procedimento relativo all'ottenimento della sentenza di nullità matrimoniale e non di annullamento, come erroneamente alcuni studenti mi ripetono all'esame di diritto canonico; nonostante l'assonanza terminologica, la nullità e l'annullamento sono contraddistinti da differenze notevoli e da altrettanto notevoli conseguenze, sulle quali non ritengo opportuno dilungarmi per non rischiare di tediare ulteriormente il lettore.
La “Sacra Rota” ha, con sollievo degli stessi giudici rotali, abbandonato tale dizione per trasformarsi in “Tribunale Apostolico della Rota Romana” e “...a livello locale...” non è “...rappresentata dai Tribunali ecclesiastici diocesani e regionali.”. Nelle cause matrimoniali i tribunali inferiori sono tribunali di prima e seconda istanza, il cui pronunciamento è necessario per giungere alla sentenza “definitiva”, mentre la Rota Romana funge da tribunale di terza istanza; per fare un parallelo dozzinale con il diritto statuale, la funzione della Rota può essere paragonata a quella svolta dalla corte di cassazione.
Nell'accertamento di nullità matrimoniale, come in quasi ogni altro procedimento che importi l'attivazione del giudice o dei giudici, è presente l'avvocato canonista a rappresentare la parte. Onde sfatare il comune sentire che ci vede come profittatori di disgrazie altrui, è bene evidenziare che la parcella dell'avvocato, allineata in assoluto difetto circa l'impegno necessario, è stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Al proposito è fondamentale apprendere che per l'abilitazione all'esercizio davanti ai tribunali ecclesiastici è necessario acquisire la laurea in diritto canonico e successivamente il dottorato universitario, entrambi a Roma; pochissimi gli esami convalidati per chi fosse già laureato in giurisprudenza, come nel caso dello scrivente. Similmente all'ambito statuale, in caso la parte non possa concorrere alla parcella dell'avvocato, interviene il gratuito patrocinio, che evita anche l'esborso delle spese di segreteria.
La presenza di uno o più avvocati, non per ora resa obbligatoria dal codice di diritto canonico, ha il fine di non violare il principio del contraddittorio, previsto dall'art. 101 cod. proc. civile, a garanzia e tutela delle parti. L'assenza dell'avvocato nel procedimento di nullità matrimoniale può comportare la violazione del contraddittorio e per conseguenza, il rifiuto della corte di appello al riconoscimento della sentenza del tribunale ecclesiastico da parte dello stato italiano. Conseguenza di ciò la previsione di ulteriore aggravio di spesa per la sentenza di divorzio.
Distinti saluti.